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Diritto a “ricevere” informazioni

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Il Cittadino ha diritto a “ricevere” informazioni. Infatti:
l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti del 1948 e l’articolo 19 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 enunciano il diritto “di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere”. L’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea afferma che la libertà di informazione “include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee”.

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